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Armamento, Società d'.

Dir. - Società atipica che ha come oggetto l'esercizio della nave (artt. 278-286 Cod. Nav.). Si ha s. d'a. quando i comproprietari, anziché dare la nave in locazione a un terzo o a uno di loro, ne intraprendono la gestione in comune. La s. d'a. si distingue dalla comunione, che ha per oggetto il semplice godimento della nave. È da considerarsi s. d'a. soltanto la società che è finalizzata a una attività economica e poiché si tratta di impresa commerciale è soggetta a fallimento. La s. d'a. può costituirsi con atto sottoscritto da tutti i proprietari della nave (caratisti), oppure con deliberazione dell'assemblea dei caratisti, presa a maggioranza o all'unanimità. In mancanza di scrittura di costituzione o di delibera, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave. L'atto costitutivo della s. d'a., le modifiche o lo scioglimento devono essere resi pubblici mediante trascrizione nella matricola o nel registro delle navi minori o dei galleggianti e, per navi maggiori, mediante annotazioni sull'atto di nazionalità. I consenzienti rispondono verso i terzi in proporzione alle quote di interesse nella nave; rispondono solidalmente nel caso contrario. La disciplina nella s. d'a. fra comproprietari è applicabile anche nel campo della navigazione aerea.