Dir. - Società atipica che ha come oggetto
l'esercizio della nave (artt. 278-286 Cod. Nav.). Si ha
s. d'a. quando i
comproprietari, anziché dare la nave in locazione a un terzo o a uno di
loro, ne intraprendono la gestione in comune. La
s. d'a. si distingue
dalla comunione, che ha per oggetto il semplice godimento della nave. È
da considerarsi
s. d'a. soltanto la società che è
finalizzata a una attività economica e poiché si tratta di impresa
commerciale è soggetta a fallimento. La
s. d'a. può
costituirsi con atto sottoscritto da tutti i proprietari della nave (caratisti),
oppure con deliberazione dell'assemblea dei caratisti, presa a maggioranza o
all'unanimità. In mancanza di scrittura di costituzione o di delibera,
ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di
interesse nella nave. L'atto costitutivo della
s. d'a., le modifiche o lo
scioglimento devono essere resi pubblici mediante trascrizione nella matricola o
nel registro delle navi minori o dei galleggianti e, per navi maggiori, mediante
annotazioni sull'atto di nazionalità. I consenzienti rispondono verso i
terzi in proporzione alle quote di interesse nella nave; rispondono solidalmente
nel caso contrario. La disciplina nella
s. d'a. fra comproprietari
è applicabile anche nel campo della navigazione aerea.